Mozione sulla mediazione approvata al Congresso Nazionale Forense di Catania
Al XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania dal 4 al 6 ottobre si è parlato anche di mediazione.
La Mozione n.150 sulla Mediazione approvata a Catania è stata presentata dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto (Avv. Vittorio Melone) ed elaborata dal Coordinamento della Conciliazione Forense per un nuovo codice di procedura civile funzionale alla risoluzione delle liti anche attraverso l’utilizzo di sistemi di ADR ed in particolare della Mediazione civile e commerciale che presenta dati statistici sempre più incoraggianti.
Un’ipotesi di riforma del codice di procedura civile non può perseguire unicamente uno scopo deflattivo o assumere la celerità delle decisioni come valore assoluto.
Ogni ipotesi di riforma della giustizia civile, per le implicazioni socioeconomiche che ne derivano, deve avere ben presente che l’efficienza della giustizia civile è innanzitutto strumento di pacificazione sociale che va pertanto perseguita con ogni mezzo utile a contenere il tasso di litigiosità dei consociati.
In questa ottica di riforma, non può non tenersi in debito conto l’importanza della figura dell’avvocato che negli ultimi anni, alla sua fondamentale funzione di garanzia e di difesa dei diritti ha aggiunto anche il ruolo di soggetto attivo del sistema giustizia, diventando
figura di riferimento per la gestione e la soluzione delle liti fuori dagli schemi del processo ordinario.
Per questo l’avvocatura deve farsi portatrice di un’idea di riforma del codice di procedura civile che tenga ampiamente conto della possibile soluzione extra processuale del contenzioso grazie al ricorso alle ADR ed in particolare alla mediazione che, nonostante le difficoltà iniziali, ha dimostrato di essere lo strumento più idoneo sia rispetto all’arbitrato che alla negoziazione assistita.
Proprio per i positivi risultati ottenuti dalla mediazione il Congresso ha ritenuto di approvare i seguenti interventi di riforma:
- revisione ed ampliamento delle materie soggette alla condizione di procedibilità, con inclusione di quelle controversie riferite a rapporti di durata o che comunque comportino relazioni significative tra le parti come nel caso di alcuni rapporti contrattuali, di natura commerciale o societaria;
- previsione del potere di autenticazione, da parte dell’avvocato, della firma del proprio assistito in calce all’accordo raggiunto in sede di mediazione o di negoziazione assistita fini della trascrizione nei pubblici registri;
- ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte che si trovi nelle condizioni previste dall’art.76 dpr n.11/2002 che acceda ad un procedimento di mediazione o di negoziazione assistita che sia previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero in caso di mediazione delegata dal giudice;
- aumento fino a € 100.000,00 del valore di riferimento per l’esenzione dell’imposta di registro dell’accordo in mediazione.