Tribunale Ascoli Piceno 03.03.16. La mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione obbligatoria viene utilizzato come elemento di prova della fondatezza della richiesta
La mancata partecipazione della parte -conduttore opponente- alla procedura di mediazione obbligatoria viene utilizzato come elemento di prova della fondatezza della richiesta del proprietario opposto sull’ammontare dei canoni dovuti e non pagati
Tribunale Ascoli Piceno 11.01.16. Sostanziale mediabilità e invito al mediatore a formulare una proposta conciliativa anche in assenza di una concorde richiesta delle parti
Tribunale Ascoli Piceno ordinanza. Mediazione obbligatoria con invito al mediatore di nominare CTU e formulare proposta
Ordinanza Gianniti nov 14
Ordinanza Gianniti ott 14
Sentenza Trib. Vasto 2015
Tribunale di Taranto 2015. Mediazione effettiva
Tribunale Roma. Consulenza tecnica in mediazione
Tribunale di Parma-CTU in Mediazione
Ordinanza Consiglio di Stato su cautelare Tar 1351 in materia di spese di avvio
Tribunale di Roma. Decesso del convenuto nel corso di una mediazione delegata
In caso di decesso del convenuto nel corso di una mediazione delegata del convenuto, la mediazione non può proseguire.
Gli eredi, nel giudizio pendente, riassunta la causa, eccepivano l’improcedibilità della domanda giudiziale per non essere stati chiamati in mediazione dopo la morte del caro estinto.
Il Dott. Moriconi, nel rigettare l’eccezione, ha stabilito che nel procedimento di mediazione non si applica la disciplina dell’interruzione di cui all’art. 299 e ss cpc, in quanto nessuna norma lo prevede espressamente ed inoltre, ammettere una trasposizione generalizzata nel corpo della mediazione delle puntuali norme processuali, va contro l’informalità che ispira la mediazione.
Tribunale di Torino. Nella mediazione obbligatoria la presenza dell’avvocato e’ necessaria pena l’improcedibilita’ della domanda giudiziale
Nel caso di mediazione obbligatoria è necessaria la partecipazione personale della parte e con l’assistenza del difensore, secondo quanto prevede l’art. 5 comma1 bis del D.Lgs. 28/2010; laddove, la mediazione si dovesse svolgere senza l’assistenza dell’Avvocato, con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Torino, ha ribadito come non si può ritenere superata la condizione di procedibilità.
Il Tribunale Piemontese, ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, proprio in un caso nel quale durante la mediazione la parte si era presentata senza il legale ma con il consulente tecnico, presenza ritenuta insufficiente dal giudice che ha quindi dichiarato l’improcedibilità del giudizio.
Tribunale di Napoli Nord. Mediazione esperita in un organismo incompetente produce l’inefficacia della mediazione e l’imprcedibilita’ della domanda giudiziale
Nel giudizio di opposizione allo sfratto, l’esperimento della mediazione presso l’organismo incompetente come anche l’avvio della procedura oltre il termine perentorio stabilito dal giudice, produce l’inefficacia della mediazione.
Di conseguenza, la fase del processo a cognizione piena diventa improcedibile e l’ordinanza provvisoria di rilascio diventa definitiva.
Tribunale di Torre Annunziata. L’assicurazione che non compare nella mediazione viene condannata al pagamento diella sanzione pari al c.u.
Il Giudice campano, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che nel procedimento di mediazione la partecipazione personale delle parti, è necessaria secondo anche quanto stabilisce un orientamento giurisprudenziale consolidato. Per tale motivo la Compagnia di Assicurazione che non si presenta e non giustifica la propria condotta contraria alla legge, va condannata dal giudice al pagamento di una somma pari a quella del contributo unificato della causa.
Tribunale di Milano. Nella mediazione delagata il giudizio di mediabilita’ e’ gia’ stato fatto dal giudice motivo per il quale la stessa deve svolgersi fattivamente
Per il Tribunale di Milano la mediazione demandata dal Giudice, può effettivamente ritenersi esperita solo laddove le parti proseguano oltre il primo incontro informativo, dato che il doveroso e preventivo, giudizio di mediabilità è infatti contenuto nell’ordinanza con cui il giudice intima alle parti di avviare la mediazione, le quali dovranno essere presenti personalmente con i rispettivi avvocati e dichiarare a verbale l’eventuale rifiuto proseguire.
Tribunale di Roma. Mancata prosecuzione oltre il primo incontro di mediazione determina la condanna ad una sanzione pari al c.u.
Il Tribunale capitolino, ha stabilito che nel caso in cui l’istante intenda procedere oltre il primo incontro informativo, diversamente dal convenuto che invece si oppone, sempre che sussista la correlativa verbalizzazione, ciò comporterà, non l’improcedibilità della causa, bensì, ove il diniego risulti ingiustificato, la possibile applicazione a carico del convocato/convenuto delle sanzioni previste dalla legge, previa condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato e valutazione della condotta ex art. 96 comma 3 cpc.
Tribunale di Treviso. Le dichiarazione rese dalle parti nel procedimento di mediazione non possono essere prodotte e/o riferite in giudizio
Le dichiarazioni rilasciate dalle parti durante tutta la mediazione, sono irrilevanti processualmente considerato il chiaro disposto dell’art. 10 del d. lgs. n. 28/2010, quale modificato dalla legge n. 98/2013, secondo cui “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”.
Tribunale di Mantova. Non e’ soggetta a mediazione la domanda proposta nei confronti del terzo
Non risulta fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal terzo chiamato in causa, atteso che, la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto e non, anche, relativamente alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi, in quanto nessuna norma lo prevede.
A tale determinazione si giunge anche considerando che una differente soluzione, comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall’art. 111 Cost., ed inoltre le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione.
Tribunale di Roma. L’art. 96, comma 3 bis, cpc è applicabile nei confronti della parte assente in mediazione e soccombente in giudizio
In caso di mancata ed ingiustificata comparizione al procedimento di mediazione disposto dal giudice ex art. 5 co. II° decr. lgsl.28/2010 si può applicare, ravvisandosi colpa grave nell’inottemperanza all’ordine del giudice, il disposto dell’art. 96 co. III° cpc, per la parte dichiarata soccombente nel giudizio.
Per la parte assente ingiustificata ma non soccombente, vi è comunque la condanna al pagamento di una sanzione pari al contributo unificato della causa.
Tribunale di Cosenza. L’opponente non avvia la mediazione e il giudice conferma il decreto opposto
E’ onere degli opponenti avviare il procedimento di mediazione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Cosenza con la sentenza in commento, aderisce all’orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte, secondo cui la legge sulla mediazione è stata costruita in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell’efficienza processuale. In questa prospettiva, la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria mira, a rendere il processo l’estrema ratio.
Quindi l’obbligo di promuovere il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opponente (Sentenza 24629 del 3.12.2015)
Tribunale di Monza. L’incompetenza per territorio del tribunale va eccepita dopo la mediazione
L’incompetenza territoriale del tribunale riguarda il giudizio e va eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
Se il convenuto chiamato dinanzi all’organismo di mediazione erroneamente individuato non eccepisce l’incompetenza, detta condotta non può considerarsi quale mera adesione alla competenza del tribunale successivamente adito e anch’esso individuato erroneamente, poiché nessuna norma impone di eccepire l’incompetenza territoriale del tribunale in sede di mediazione.
Tribunale di Milano. Il condominio che ostacola la mediazione è condannato al pagamento delle spese di controparte
Per il Tribunale di Milano nella mediazione obbligatoria, così come in quella facoltativa, le parti hanno l’obbligo di collaborare fattivamente alla risoluzione della lite, poiché in caso di espletamento con successo, creditore e debitore possono evitare i costi ed i tempi del giudizio.
La mancata collaborazione di una delle parti (nel caso in esame, il condominio) che decide di partecipare alla mediazione, al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna intenzione di conciliare, è sanzionata dal giudice con la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, comprese quelle di mediazione in quanto ex art. 1218 e 1224 comma 2 c.c., si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore.
Tribunale di Como. La condizione di procedibilità è superata solo con la presenza personale della parte
La ratio dell’istituto della mediazione mira alla riappacificazione dei litiganti attraverso la riattivazione di un canale comunicativo.
La riattivazione del dialogo richiede necessariamente la presenza personale ed effettiva delle parti, trattandosi diversamente di un rito conciliatorio puramente formale ed inidoneo a rappresentare la funzione voluta dal legislatore.
La condotta poco collaborativa della parte assente viene perciò sanzionata dalla giurisprudenza con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Tribunale di Trapani. L’irregolarità della notifica sfuggita al mediatore obbliga il il giudice a disporre la rinnovazione dell’intera procedura
La data del primo incontro deve essere comunicata a tutte le parti del giudizio che devono essere correttamente individuate a verbale dal mediatore, ivi compreso il contumace.
Il mediatore che viene meno ai suoi compiti e non si avvede della irregolare notifica dell’avviso di partecipazione alla mediazione effettuata presso un domicilio errato, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell’intera procedura.
Tribunale di Roma. La mancata partecipazione in mediazione costituisce condotta grave sanzionabile ex art.96 comma 3cpc
La mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), determina condotta di per sé grave, in quanto idonea a determinare la introduzione ovvero, se già pendente, il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario, quello italiano, già ampiamente saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata.
Nel caso della mediazione demandata, la violazione dell’ordine del giudice dà luogo alla applicazione dell’art.96 co.III° cpc, sia nell’interesse dell’istituto della mediazione, ma ben di più e prima, nell’interesse al rispetto del processo e della condotta processuale, che si qualifica poco corretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legittimamente pronunciato dal giudice.
Tribunale di Verona. La domanda di mediazione deve contenere tutte le ragioni di lite
L’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010, ritiene superata la condizione di procedibilità quando tutte le ragioni della lite sono spiegate nell’istanza di mediazione.
Le ragioni che invece non vengono comunicate al convenuto aderente in mediazione, non possono essere trattate nel processo e sono dichiarate improcedibili.
A questa conclusione è arrivato il Dott. Vaccari del Tribunale Civile di Verona che aveva invitato le parti ad promuovere un percorso di mediazione, nel corso del quale l’attore depositava una istanza contenente soltanto alcuni dei diversi titoli azionati in causa.
Il giudice, rilevata d’ufficio la parziale omissione, dichiarava la improcedibilità delle ragioni non contenute nella istanza di mediazione.
Corte di Appello di Bologna. Il Tardivo avvio della mediazione, improcedibilità confermata in appello
La Mediazione disposta dal giudice deve essere introdotta dalla parte interessata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale; tale termine processuale ha natura ordinatoria e può essere prorogato solo in caso di tempestivo rinnovo, comportando in difetto la improcedibilità della mediazione e quindi della domanda giudiziaria.
La decisione arriva dalla Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai danni dell’opponente, colpevole di non aver avviato tempestivamente la mediazione disposta dal giudice.
Tribunale di Vasto. La proposta del mediatore è obbligatoria se lo dispone il giudice
Il Mediatore deve formulare una proposta alle parti, quando è il giudice stesso a prescriverlo nell’ordinanza di rinvio in mediazione, tale obbligo discende dalla nuova formulazione dell’art. 1 comma 1 lett. a) D.Lgs. 28/2010, secondo cui, la mediazione è l’attività finalizzata alla composizione di una controversia anche attraverso la formulazione di una proposta, senza della quale non è concesso al giudice valutare la condotta delle parti ai fini della regolamentazione delle spese processuali (art. 13 decr. cit., che sanziona il rifiuto della proposta).
Tribunale di Milano. Il tentativo di mediazione va provato
Il tentativo di mediazione, non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione, ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente, che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare.
Pertanto, ai fini del superamento della condizione di procedibilità non è sufficiente la mera partecipazione al primo incontro ma occorre entrare effettivamente in mediazione.
Tribunale di Ascoli Piceno. Il Tribunale liquida all’avvocato richiedente gli onorari a spese dello stato per la sola procedura di mediazione
Il Tribunale piceno, il 25 giugno 2016, liquida, all’avvocato che ne fa istanza, le spese a carico dello stato di un assistito ammesso al gratuito patrocinio anche per la fase di mediazione, in un procedimento giudiziario relativo ad uno sfratto per morosità ed il 12 settembre 2016, in seguito appunto ad un’istanza per la liquidazione di spese relativa alla sola procedura di mediazione, il Tribunale liquida all’avvocato richiedente gli onorari a spese dello stato per la sola procedura di mediazione.
Tribunale di Verona. Non è necessario che partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori)
Ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, non è necessario che partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori).
Nonostante l’opposto e pressoché costante orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Verona
ritiene che nessuna norma prescriva la presenza obbligatoria della parte alla procedura.
Al contempo, nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare durante la mediazione, ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 cpc.
TRIBUNALE DI VERONA_28-09-2016
Tribunale di Rimini. L’onere di avvio della mediazione nel corso del giudizio di sfratto grava sull’inquilino moroso che deve attivarsi immediatamente.
L’onere di avvio della mediazione nel corso del giudizio di sfratto grava sull’inquilino moroso che deve attivarsi immediatamente dopo l’ordinanza con cui il giudice dispone il mutamente del rito.
In caso di inerzia, il giudizio di opposizione diviene improcedibile e l’ordinanza di rilascio non impugnabile acquista definitività.
A carico dell’intimato opponente, non operoso in mediazione, resta l’effetto della scelta di non avere coltivato la propria opposizione e, con essa, le proprie eccezioni finalizzate a paralizzare la domanda di condanna al rilascio del locatore.
Per il locatore intimante che pure poteva attivarsi introducendo la mediazione, l’inerzia paralizzerà le sue ulteriori domande (diverse da quella originaria di condanna al rilascio, come quella di pagamento somme).
TRIBUNALE DI RIMINI_24-05-2016
Tribunale di Modena. L’avvocato può depositare una domanda di mediazione nell’interesse del cliente solo se munito di procura che in nome e per suo conto lo autorizzi in tal senso.
L’avvocato può depositare una domanda di mediazione nell’interesse del cliente solo se munito di procura che in nome e per suo conto lo autorizzi in tal senso.
Non può ritenersi sufficiente, invece, il mandato conferito al difensore di fiducia per la sola fase di assistenza nel procedimento di mediazione.
L’irregolare deposito della domanda inficia insanabilmente la procedura conciliativa.
TRIBUNALE DI MODENA_10-06-2016
Corte di Appello di Milano. Il termine disposto dal giudice per l’avvio della procedura di mediazione è ordinatorio.
Il termine disposto dal giudice per l’avvio della procedura di mediazione è ordinatorio.
Il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti, ai sensi dell’art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporta, pertanto, l’improcedibilità del giudizio stante la sua natura non perentoria.
La decisione è stata presa dalla Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Monza che aveva dichiarato l’improcedibilità del giudizio per una mediazione conclusasi regolarmente ma avviata tardivamente, oltre il termine di quindici giorni disposto dal giudice.
CORTE DI APPELLO DI MILANO_28-06-2016
Tribunale di Napoli Nord. La mancata adesione del convenuto non limita i poteri del mediatore che può formulare una proposta anche avvalendosi di un consulente tecnico iscritto presso l’albo del tribunale.
Per il Tribunale di Napoli la mancata adesione del convenuto non limita i poteri del mediatore che può formulare una proposta anche avvalendosi di un consulente tecnico iscritto presso l’albo del tribunale.
Detta proposta, però, dovrà essere comunicata alla parte assente, insieme all’avviso sulle conseguenze che ne discendono in caso di mancata accettazione (ar.13 commi 1 e 2 D.Lgs. 28/2010).
Sul mediatore, invece, grava l’onere di verbalizzare l’eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Ed infatti, solo leggendo il contenuto del verbale di mediazione il giudice potrà valutare il regolare svolgimento della procedura di mediazione, ed applicare le sanzioni di legge previste per la mancata partecipazione personale delle parti e la mancata adesione del convenuto (che vanno dalla improcedibilità della domanda, per l’istante, alla sanzione di una somma pari al contributo unificato del giudizio, per il convenuto, oltre l’applicazione dell’art. 96 comma 3 cpc, secondo alcuna giurisprudenza di merito).
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD-ordinanza_10-10-2016
Tribunale di Verona. Nella mediazione delegata l’oggetto della istanza va esplicitato correttamente e deve essere identico a quello di cui si discute nel giudizio in corso.
Nella mediazione delegata l’oggetto della istanza va esplicitato correttamente e deve essere identico a quello di cui si discute nel giudizio in corso.
Nel caso in commento, il Tribunale di Verona ha ritenuto incompleta la dicitura indicata nell’oggetto di una istanza di mediazione che richiamava genericamente una lettera precedentemente spedita tra le parti, ma senza alcun dettaglio tale da far comprendere che la questione affrontata in mediazione sia stata la stessa di quella oggetto di causa.
TRIBUNALE DI VERONA-ordinanza_23-06-2016
Tribunale di Firenze. Ai fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione si deve avere riguardo alla data di deposito della domanda presso l’Organismo adito.
Ai fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione si deve avere riguardo alla data di deposito della domanda presso l’Organismo adito, ovvero a quella di invio della medesima, in caso di utilizzo della posta raccomandata.
A tale conclusione si giunge applicando la disciplina del processo alla mediazione, per l’oggettivo collegamento tra le due procedure.
TRIBUNALE DI FIRENZE_14-09-2016
Tribunale di Verona. Non è giustificata la mancata partecipazione in mediazione della parte che, sulla base delle proprie convinzioni, ritiene di disertare l’incontro per l’infondatezza delle avverse ragioni.
Non è giustificata la mancata partecipazione in mediazione della parte che, sulla base delle proprie convinzioni, ritiene di disertare l’incontro per l’infondatezza delle avverse ragioni.
Tale motivazione costituisce una valutazione soggettiva tipica delle dinamiche tra litiganti e va sanzionata con la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, a prescinde dall’esito del giudizio.
TRIBUNALE DI VERONA_13-05-2016
Tribunale di Pavia. La condizione di procedibilità non può dirsi superata quando le parti sono assenti in mediazione, oppure, anche se presenti, ascoltano il mediatore illustrare le caratteristiche della mediazione senza proseguire oltre.
Per giurisprudenza costante è ormai chiaro che la condizione di procedibilità non può dirsi superata quando le parti (diverse dagli avvocati) sono assenti in mediazione, oppure, anche se presenti, ascoltano il mediatore illustrare le caratteristiche della mediazione senza proseguire oltre.
Quando invece, come spesso avviene nella prassi, già al primo incontro informativo le parti, presenti personalmente, svolgono una mediazione vera e propria con la reciproca esposizione delle posizioni negoziali anche a mezzo degli incontri separati, la condizione di procedibilità s’intende superata.
A condizione che, nel verbale, il mediatore consente al giudice di comprendere quale mediazione effettivamente sia stata svolta e, quindi, se la condizione di procedibilità si è avverata.
TRIBUNALE DI PAVIA_26-09-2016
Giudice di Pace di Torre Annunziata. L’istanza di mediazione totalmente vaga o senza la precisazione del petitum che non corrisponde alle richieste contenute in citazione, non soddisfa la condizione di procedibilità richiesta dal D.Lgs. 28/2010.
L’istanza di mediazione totalmente vaga o senza la precisazione del petitum che non corrisponde alle richieste contenute in citazione, non soddisfa la condizione di procedibilità richiesta dal D.Lgs. 28/2010.
In tal caso, il giudice, non può concedere alle parti alcun termine, come avrebbe dovuto in assenza dell’avvio del procedimento di mediazione, e pertanto dichiara la improcedibilità del giudizio.
GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA_10-06-2016
Tribunale di Rimini. Il termine per l’avvio della mediazione, sebbene ordinatorio, non è rimesso al libero arbitrio delle parti.
Il termine per l’avvio della mediazione, sebbene ordinatorio, non è rimesso al libero arbitrio delle parti.
Il suo decorso, senza la presentazione di un’istanza di proroga, ha, quindi, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio, ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività, salva la remissione in termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte.
Nel caso in esame, la mediazione veniva avviata tardivamente senza alcuna richiesta di proroga, e il giudice dichiarava la improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto opposto.
TRIBUNALE DI RIMINI_10-06-2016
Tribunale di Nuoro. Per la condizione di procedibilità della domanda è necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento.
Non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda – compresa quella monitoria -, qualora al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo, ma è al contrario necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento.
TRIBUNALE DI NUORO_28-06-2016
Corte di Appello di Milano. Dispone alle parti di comparire personalmente e al mediatore di formulare una proposta e comunicare in cancelleria l’esito.
La Corte d’Appello di Milano dispone alle parti di comparire personalmente e al mediatore di formulare una proposta e comunicare in cancelleria l’esito.
CORTE DI APPELLO DI MILANO_13-09-2016
Tribunale di Udine. La Banca che non partecipa alla mediazione ritenendo pienamente fondata la propria posizione, assume una condotta scorretta ed ingiustificata.
La Banca che non partecipa alla mediazione ritenendo pienamente fondata la propria posizione, assume una condotta scorretta ed ingiustificata, poiché la mediazione non è imposta per legge alle sole parti che non ritengono di aver completamente ragione.
L’istituto di credito va quindi condannato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (nel caso in esame, €.1.056).
TRIBUNALE DI UDINE_16-05-2016
Tribunale di Pistoia, sentenza del 25/02/2015. In mediazione la sola presenza dell’avvocato in mediazione, in luogo della parte personalmente, determina la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
La parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità (nel caso la attrice), ha l’onere di partecipare all’iter davanti al mediatore, specificando l’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs.28/2010, che la presenza deve essere personale mentre al legale è assegnata la sola funzione di assistenza e non di rappresentanza.
Nel caso in commento, il condomino avviava nei confronti del condominio la mediazione disposta d’ufficio dal giudice, senza partecipare personalmente all’incontro fissato dal mediatore.
Il Giudice, rilevando l’assenza ingiustificata dell’attrice-istante, dichiarava la improcedibilità della mediazione e quindi del giudizio, condannandola anche al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa.
Tribunale di Lecce. Il procedimento di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, a maggior ragione quando (tutte) rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010.
Il procedimento di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, a maggior ragione quando (tutte) rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010.
Se il ricorrente introduce una domanda nuova rispetto a quella già sottoposta a mediazione prima del processo, il giudice dispone l’avvio di una nuova procedura conciliativa per quella non trattata.
Allo stesso criterio soggiace la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.
TRIBUNALE DI LECCE_11-10-2016
Tribunale di Vasto. La condotta della parte che comunica per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare, illustrandone le ragioni, rappresenta una assenza ingiustificata che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie.
La condotta della parte che comunica per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare, illustrandone le ragioni, rappresenta una assenza ingiustificata che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario.
Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l’esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto.
TRIBUNALE DI VASTO_17-12-2016
Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016. La domanda di mediazione deve consentire una sufficiente comprensione della materia del contendere
La domanda di mediazione deve consentire una sufficiente comprensione della materia del contendere e, quindi, delle ragioni delle pretese.
Il contenuto poco chiaro, vìola il disposto dell’art.4, II comma, D.Lgs. 28/2010, e non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità .
Corte d’Appello di Potenza, ordinanza 15.11.2016. L’esperimento della mediazione disposta dalla Corte d’Appello è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel giudizio di appello, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione per promuovere una stabile composizione amichevole della lite e una riduzione dei costi del contenzioso.
In tal caso, l’esperimento della mediazione disposta dalla Corte d’Appello, ex art.5 D.Lgs.28/2010, è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tribunale di Firenze, sentenza del 13/12/2016. Ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nella fase della mediazione obbligatoria
Il Tribunale di Firenze con la interessante sentenza del 13/12/2016 si è pronunciato in ordine all’ ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nella fase della mediazione obbligatoria.
ll caso: un avvocato presentava istanza per la liquidazione del compenso per l’attività professionale svolta a favore di una cliente ammessa al gratuito patrocinio. Nella domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’istante aveva premesso di voler iniziare una causa di scioglimento di comunione avanti al Tribunale di Firenze, specificando che la richiesta riguardava anche la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1bis dlgs 28/2010. Nella richiesta di liquidazione, l’istante specificava che la mediazione aveva avuto esito positivo e si era conclusa con accordo; chiedeva pertanto la liquidazione delle spese per le attività svolte con riferimento alla fase di mediazione obbligatoria pre¬processuale, prodromica alla domanda di scioglimento di comunione. Il quesito che si pone il Tribunale di Firenze è il seguente: “il compenso professionale dell’avvocato che ha assistito una parte nella procedura di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, può essere posto a carico dello Stato?”. Il Tribunale, nell’accogliere l’istanza del difensore e quindi nel liquidare il compenso, espone le seguenti motivazioni: a) la questione non è espressamente affrontata nella disciplina in materia di mediazione: l’art. 17 dl Dlg. 28/2010, al comma 5¬bis, infatti, prevede che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2, all’organismo non sia dovuta nessuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 del t.u. sulle spese di giustizia; b) l’unica previsione riguarda quindi la sola indennità dovuta all’Organismo; per quanto concerne il compenso all’avvocato, che deve obbligatoriamente assistere le parti nelle fasi di mediazione (art. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010), il Tribunale rileva una lacuna che deve essere colmata in via interpretativa; c) la Cassazione, con sentenza n. 24723 del 23.11.2011, ha ribadito che il patrocinio a spese dello Stato riguarda esclusivamente la difesa in giudizio, non potendo coprire l’attività stragiudiziale; però, nella medesima pronuncia, la Corte, richiamando un proprio precedente, fa salva una nozione estesa di attività giudiziale perché afferma che “devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali”; d) sempre la Suprema Corte ha affermato che di regola l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato si trovi a svolgere nell’interesse del proprio assistito, non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in quanto esplicantesi fuori del processo: tuttavia, se tale attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente; e) di conseguenza, da quanto sopra detto si desume che l’avvocato, il quale non può chiedere il compenso al cliente pena la sanzione disciplinare, deve poterlo chiedere allo Stato; Conseguenza: l’apertura della Cassazione può essere valorizzata e coordinata con la disciplina della mediazione obbligatoria introdotta dal d.lgs. n. 28/2010 perché, nei casi in cui il procedimento giudiziario (rispetto al quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità) inizi o prosegua, l’attività dell’avvocato ben integra la nozione lata di attività giudiziale accolta dalla Corte, ossia di attività strumentale alla prestazione giudiziale e svolta in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentazione e difesa in giudizio. Il Tribunale di Firenze poi affronta anche l’ipotesi in cui la mediazione abbia esito positivo: in tal caso, secondo alcuni, non avrebbe svolgimento nessuna ‘fase processuale’ nell’ambito della quale liquidare il compenso e non sarebbe possibile considerare il compenso per il difensore che ha assistito la parte in mediazione a carico dello Stato. Per il Tribunale tale risultato sarebbe paradossale dal momento che la liquidazione a spese dello Stato non troverebbe applicazione proprio quando il difensore ha svolto al meglio le sue prestazioni professionali, favorendo il raggiungimento dell’accordo in mediazione. Il Tribunale, richiamandosi ai principi costituzionali e internazionali in tema di giusto processo (artt. 2, 3e 24Cost. E art. 47 della Carta di Nizza, nonché la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27/1/2003 sul Legal Aid, recepita dal D.Lgs. n. 116 del 27 maggio 2005) afferma che: 1. la connessione tra fase mediativa e processo, talmente forte da configurare una condizione di procedibilità, deve essere riconosciuta già in astratto: non è quindi rilevante che poi, in concreto ¬ in base cioè al concreto risultato della mediazione ¬ il processo non abbia più luogo perché divenuto inutile alla luce dell’accordo raggiunto; la mediazione (obbligatoria) è sempre connessa e funzionale alla fase processuale anche se poi questa in concreto non abbia luogo; 2. in definitiva, per il Tribunale un’interpretazione sistematica teleologica delle norme richiamate induce a ritenere che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, compresa la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando essa, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo; 3. del resto, osserva il Tribunale, per assicurare “ai non abbienti …. i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione” , è indispensabile riconoscere a carico dello Stato anche il compenso del legale nella fase mediativa che condiziona necessariamente l’avvio del processo o la sua prosecuzione: l’esclusione del riconoscimento delle spese per il compenso di avvocato solo per i casi di mediazione non conclusa da accordo si presterebbe a concepire la fase mediativa come una fase formale, per approdare al più presto al processo, nell’ambito del quale anche le spese stragiudiziali potranno essere riconosciute; 4. una tale conclusione sminuirebbe la funzione della mediazione, ma anche della giurisdizione, che, invece, proprio per la sua natura sussidiaria, deve potersi esplicare pienamente ed efficacemente quando è richiesto lo ius dicere, anziché essere strumentalizzata per altri obiettivi; l’interpretazione adottata è peraltro l’unica che riconosce la delicata funzione di assistenza dell’avvocato della parte in mediazione.
Tribunale di Roma, ordinanza del 19/12/2016. Nella mediazione delegata le parti devono presentarsi e superare il primo incontro.
Quando il giudice invita le parti ad avviare una mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, si tratta non più di un semplice invito, bensì di un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, un preventivo vaglio, l’esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.
Per tali ragioni le parti devono partecipare personalmente in mediazione e superare il primo incontro informativo.
La violazione ingiustificata dell’invito del giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda, può costituire il presupposto per la condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 del codice di rito.
Tribunale di Milano, sentenza del 30/11/2016. La mediazione interrompe i termini per l’impugnazione della delibera condominiale.
Con l’avvio della mediazione civile viene interrotto il termine decadenziale ex art. 1137 c.c., di trenta giorni, per impugnare le delibere di condominio.
Il termine inizia nuovamente a decorrere (per intero) dalla data del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
Tribunale di Pistoia. Il Condominio non si presenta in mediazione: domanda improcedibile e applicazione della sanzione ex art. ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010
Materia: Condominio – Argomento: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro, Condanna al contributo unificato, Condanna alle spese di causa, Effettivo svolgimento del primo incontro, Improcedibilità della domanda, Partecipazione personale
Tribunale di Pavia. La mancata partecipazione al primo incontro basata su giustificazioni poco adeguate determina abuso del processo
Il comportamento della parte opponente che non partecipa personalmente al primo incontro di mediazione delegata, allegando giustificazioni poco non adeguate, quali ad esempio il costo della mediazione o la volontà di definire la lite fuori dall’organismo, palesa di non considerare la mediazione con sufficiente impegno e serietà, abusando del processo.
TRIBUNALE DI PAVIA_20-01-2017
Tribunale di Cagliari. Il termine di quindici giorni concesso con ordinanza dal giudice per l’avvio della mediazione deve intendersi perentorio.
Il termine di quindici giorni concesso con ordinanza dal giudice per l’avvio della mediazione deve intendersi perentorio, sia in ragione della sua funzione che delle conseguenze decadenziali ad esso connesse.Il mancato avvio della procedura conciliativa determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.
TRIBUNALE DI CAGLIARI_08-02-2017
Tribunale di Napoli Nord. La mediazione non si fa senza le parti personalmente
Trib. di: Napoli Nord – Ordinanza del: 27-01-2017 – Giudice: Monica Marrazzo
Materia: Altre – Argomento: Effettivo svolgimento del primo incontro, Improcedibilità della domanda, Partecipazione personale
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD_27-01-2017
Tribunale di Roma. E’ improcedibile la domanda della parte istante che non partecipa personalmente alla mediazione ordinata dal giudice.
Trib. di: Roma – Sentenza del: 23-02-2017 – Giudice: Massimo Moriconi
Materia: Contratto di assicurazione – Argomento: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro, Effettivo svolgimento del primo incontro, Mediazione delegata
TRIBUNALE DI ROMA_23-02-2017
Tribunale di Roma. L’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione demandata costituisce comportamento doloso per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 96 III co. cpc.
Trib. di: Roma – Sentenza del: 23-02-2017 – Giudice: Massimo Moriconi
Materia: Responsabilità medica – Argomento: Condanna al contributo unificato, Condanna alle spese di causa, Mancata comparizione personale senza giustificato motivo, Mediazione delegata, Sanzione ex art. 96 cpc
TRIBUNALE DI ROMA_23-02-2017_Resp medica
Tribunale di Ascoli Piceno. La domanda riconvenzionale inedita in materia di contratti bancari è sottoposta al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione.
La domanda riconvenzionale inedita in materia di contratti bancari è sottoposta al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione. Il giudice che ne dispone lo svolgimento ritenendo che la controversia attenga a questioni “puramente tecnico-contabili” può invitare il mediatore a nominare un professionista iscritto nell’albo dei CTU del tribunale predeterminando i quesiti da formulare allo stesso. In previsione dell’eventuale esito negativo della mediazione, il giudice può prescrivere al mediatore la formulazione di una proposta conciliativa sulla base delle risultanze peritali anche in assenza di concorde richiesta delle parti, tenuto conto che la relazione tecnica potrà essere acquisita d’ufficio dal Giudice nel prosieguo del processo.
Ordinanza Trib AP Mariani
TAR Abruzzo. Il regolamento non può impedire al mediatore la proposta anche in presenza di una sola parte
Il mediatore può formulare la proposta conciliativa per la soluzione della lite anche all’esito negativo del primo incontro non proseguito per indisponibilità della parte invitata. Per cui devono essere annullate le norme del regolamento dell’organismo di mediazione che dispongono che nel caso in cui le parti decidano di non proseguire nel procedimento (o comunque nel caso di mancata adesione o partecipazione di una delle parti) il mediatore non possa formulare la proposta.
TAR ABRUZZO_13-03-2017
Tribunale di Piacenza, sentenza 18.10.2016. E’ inammissibile la richiesta di proroga del termine per l’avvio della mediazione adducendo motivi economici
Secondo il Giudice Piacentino, la mediazione deve, necessariamente, essere avviata, nel termine di quindici giorni dalla conoscenza dell’ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione, di fatti, anche ammettendo la natura ordinatoria del termine, non può essere concessa la sua proroga per l’avvio della mediazione, al fine di “verificare la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio e ottemperare all’incombente”, trattandosi di circostanze ben note alla parte e pertanto non giustificabili.
TRIBUNALE DI PIACENZA_18-10-2016
Tribunale di Savona, sentenza 26.10.2016. Il termine per esperire la mediazione delegata è perentorio
Pur se nell’attuale giurisprudenza di merito vigente, vi siano orientamenti contrastanti sulla natura del termine assegnato per l’avvio della mediazione, l’ orientamento predominante, come anche seguito dalla Sentenza del Tribunale di Savona in commento, sembrerebbe privilegiare il carattere perentorio e non prorogabile del termine concesso dal Giudice, visto lo scopo che persegue e la funzione che esso adempie;
di contro, la giurisprudenza minoritaria, ritiene che il termine abbia natura ordinatoria ed in tal caso, solo allo spirare del termine, senza che sia stata presentata una richiesta motivata di proroga ai sensi dell’art. 154 cpc, la parte onerata dell’avvio decade dalla relativa facoltà processuale.
TRIBUNALE DI SAVONA_26-10-2016
Tribunale di Firenze, ordinanza 17.2.2017. Il giudice può invitare le parti a depositare breve memoria per illustrare l’andamento della mediazione svolta
Con l’ordinanza in commento il giudice toscano, ha invitato gli avvocati a depositare in cancelleria una breve memoria, nella quale indicare le modalità di svolgimento della mediazione, ed nello specifico,
– l’eventuale mancata fattiva partecipazione delle parti sostanziali senza giustificato motivo;
– ‘ eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
– I motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, anche ai fini del regolamento delle spese processuali.
TRIBUNALE DI FIRENZE_Ord 17-02-2017
Tribunale di Torino, ordinanza 07.11.2016. Proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e mediazione d’ufficio proposta dal giudice
Il Giudice piemontese, ha stabilito che qualora, in corso di causa si proponesse una conciliazione ai sensi dell’art.185 bis cpc e che le parti non accettassero, Lui stesso può disporre la mediazione d’ufficio, stabilendo, che la condizione di procedibilità, si intenderà assolta, solo se nel primo incontro le parti svolgeranno effettivamente il tentativo di mediazione.
TRIBUNALE DI TORINO_07-11-2016
Tribunale di Cagliari, sentenza 08.2.2017. Il termine per l’avvio della mediazione delegata è perentorio – in caso di ritardo si deve dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale
Il termine di quindici giorni disposto con ordinanza dal giudice per l’avvio della mediazione deve intendersi perentorio, sia in ragione della sua funzione che delle conseguenze decadenziali ad esso connesse.
Il mancato avvio della procedura conciliativa determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.
TRIBUNALE DI CAGLIARI_08-02-2017
Tribunale di Verona, ordinanza 21.2.2017. La domanda riconvenzionale è soggetta alla mediazione obbligatoria
La domanda riconvenzionale su una delle materie previste previste dall’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, deve essere devoluta preliminarmente alla mediazione, e con essa anche le domande che non vi sono soggette, al fine di favorire un proficuo esperimento della fase conciliativa.
TRIBUNALE DI VERONA_Ord 21-02-2017
Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 17.01.2017. L’avvocato che sostituisce la parte al primo incontro di mediazione rischia la reposponsabilità professionale stante la declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento “formale” del procedimento di mediazione
Nella mediazione delegata è necessaria la presenza personale della parte oltre che dell’avvocato, il quale, quindi, non può sostituire il cliente, pena pena l’improcedibilità della domanda con tutto quello che ne consegue in ordine alla responsabilità professionale del legale.(salva espresso mandato del cliente).
Nel caso della mediazione esperita dal solo legale e quindi in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD_Ord 27-01-2017
Tribunale di Torino, sentenza 09.06.2016. Il verbale di mediazione su avvenuta usucapione é opponibile al fallimento solo se trascritto nei registri immobiliari prima dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643, 2644, 2650 c.c. e 45 L. fallimentare, gli accordi di mediazione che accertino l’avvenuta usucapione di immobili, sono opponibili alla procedura concorsuale, solo se trascritti nei registri immobiliari prima dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.
Sulla scorta di detto enunciato, il Tribunale di Torino (Giudice: Dott. Edoardo di Capua), prima sezione civile, con sentenza del 9 giugno 2016, ha dichiarato l’inopponibilità, nei confronti del Fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario, del verbale di conciliazione stipulato tra le parti, avente ad oggetto l’accertamento di acquisto per usucapione di taluni immobili di cui alla procedura concorsuale; verbale trasposto in atto pubblico e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, in data successiva rispetto all’iscrizione della sentenza di fallimento.
TRIBUNALE DI TORINO_09-06-2016
C.N.F. ha approvato la proposta di modifica del D.M. 55/2014 per quanto concerne il valore dei “parametri per l’assistenza legale in Mediazione”
Nella seduta del 10 febbraio 2017, il Consiglio nazionale forense ha approvato una Proposta modifica al D.M. n. 55/2014 – recante i parametri per i compensi degli avvocati – attualmente all’attenzione dei Consigli degli Ordini, per formulare osservazioni entro il 14 aprile 2017.
Compensi in mediazione: parametri attività stragiudiziale o apposite tabelle
Quanto al civile, il Cnf ha espresso la necessità di disciplinare compiutamente il compenso dovuto agli avvocati per l’attività prestata nell’ambito della mediazione, delle A.D.R. e degli O.C.C., apparendo opportuno applicare, in tali ipotesi, i parametri previsti per l’attività giudiziale, limitandoli a quelle fasi che siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità o dell’assenza di attività all’interno di alcune di esse.
Per cui le ipotesi al vaglio dei Coa sono due:
1. Prevedere che il compenso per l’attività di mediazione possa essere determinato utilizzando i medesimi criteri previsti per l’attività stragiudiziale (e relativa tabella), con un compenso che varia dunque da un minimo di 398,00 euro (per le controversie fino a 1.100,00 di valore) ad un massimo di 6.000,00 euro (per le controversie da 52.000,01 a 260.000,00 euro di valore). Il tutto, ovviamente, applicando i coefficienti di aumento o di riduzione di cui all’art. 4 comma 1 D.m. n. 55/2014, rapportati alla complessità ed al tempo dedicato alla trattazione delle pratiche.
2. Fare ricorso ad una specifica tabella dedicata alle procedure di mediazione e A.D.R., con previsione di un compenso omnicomprensivo, riferito in proporzione per un terzo ad ognuna delle tre distinte fasi in cui si articola la mediazione. Anche detto compenso è suscettibile di riduzione od aumento ai sensi del menzionato art. 4 comma 1 D.m. n. 55/2014.
Compensi arbitrato: distinzione arbitro unico, collegiale e Presidente
Per quanto concerne l’arbitrato, la proposta prevede di reintrodurre la distinzione tra i compensi previsti per l’arbitro unico e quelli previsti per l’arbitrato collegiale. Pare inoltre opportuno, stante il più gravoso impegno previsto per il Presidente nell’arbitrato collegiale, contemplare già nel regolamento o nelle apposite tabelle, una percentuale di compenso superiore a quella degli altri arbitri
Tribunale di Napoli. La mancata partecipazione personale delle parti in mediazione unitamente ai rispettivi legali di fiducia determina l‘improcedibilita’ della domanda giudiziale
Nel corso del procedimento di mediazione le parti devono partecipare personalmente con l’assistenza dell’avvocato ed esperire effettivamente la procedura a pena della improcedibilità della domanda.
Se durante l’incontro non raggiungono un accordo, il mediatore può formulare una proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.
L’eventuale impedimento all’effettivo svolgimento o il motivo del rifiuto della proposta dovranno essere comunicati dalle parti al giudice.
Tribunale di Lecce. Il tardivo avvio della mediazione rende improcedibile l’opposzione a decreto ingiuntivo
Il termine per l’avvio della mediazione ha natura perentoria come può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (Cass. n.14624/00, 4530/04).
A detta conclusione si arriva anche considerando la natura speciale della disciplina della mediazione “iussu iudicis”, e la espressa sanzione della improcedibilità prevista in caso di mancato rispetto della medesima.
Per il giudice pugliese, quindi, non appare, quindi, ragionevole, ammettere che in caso di mancato esperimento e/o esperimento tardivo della mediazione disposta dal giudice, sia consentito alle medesime di sanare la propria inerzia mediante la concessione di nuovo apposito termine.
Tribunale di Verona. La parte assente in mediazione deve essere condannata al pagamento di una sanzione pari al contributo unificato
Il giudice condanna la convenuta che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a corrispondere all’entrata del bilancio dello Stato una somma pari all’importo del contributo unificato versato
Tribunale di Palermo. La presenza del solo avvocato in mediazione, in luogo della parte, determina l‘improcedibilita’ della domanda giudiziale
Il ricorso giudiziale e la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sono improcedibili se durante la mediazione entrambe le parti, personalmente assenti, sono rappresentate dai rispettivi avvocati che, come noto, hanno una funzione di assistenza e non di rappresentanza.
TRIBUNALE DI PALERMO_14-02-2017
Tribunale di Pavia. Opposizione a decreto ingiuntivo onere dell’opposto promuovere la mediazione
La afferma il Tribunale di Pavia che, con ordinanza 9 marzo 2017, ha stabilito – dissentendo dall’orientamento della cassazione – che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in cui sia stata negata la provvisoria esecutorietà, il giudice può disporre la mediazione stabilendo che sia l’opposto a dover dare formale inizio al procedimento e che – ove ciò non avvenga – verrà dichiarata l’improcedibilità della opposizione e revocato il decreto.
Con lo stesso provvedimento il Tribunale lombardo ha anche ordinato che al procedimento di mediazione partecipi un terzo che non è parte del processo, ma dalla cui posizione può dipendere l’esito positivo della mediazione e che il mediatore debba verbalizzare al primo incontro le ragioni che impediscono la prosecuzione della mediazione.
TRIBUNALE DI PAVIA_Ordinanza_09-03-2017
Tribunale di Rimini. Mediazione delegata - l’istanza di mediazione deve essere notificata alla parte personalmente e non al solo legale costituito
E’ valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata dall’Organismo direttamente al domicilio della parte anziché del legale costituito in giudizio.
Secondo il tribunale di Rimini, l’art. 4 del D.lgs. 28/2010 non prevede alcun onere di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.
TRIBUNALE DI RIMINI_28-02-2017
Cassazione Civile, sez. III. La Mediazione è condizione di "procedibilità" e non di "proponibilità"
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9557/2017, ha nuovamente affermato che, per le materie indicate all’art. 5 del D.lgs. 28/2010, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale. Pertanto, qualora il tentativo di mediazione non fosse stato esperito, il Giudice dovrà assegnare un termine per la presentazione della domanda di mediazione.
CASSAZIONE CIVILE_Ord 13-04-2017
Tribunale di Savona. Impugnazione della delibera di condominio e termine decadenziale entro cui introdurre la mediazione
Se si ha intenzione di impugnare una delibera di condominio è necessario promuovere la mediazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera.
In tal caso, la legge è cristallina nel collegare, gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al semplice deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto.
Non a caso, proprio l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione.
Tribunale di Ascoli Piceno. Mediazione delegata e consulenza tecnica in mediazione – è sempre utile ricorrere a tale strumento quando si affrontano problematiche tecnico-contabili
Il Tribunale di Ascoli Piceno, innovatore da questo punto di vista e da anni all’avanguardia in materia di mediazione delegata ha stabilito, con l’ordinanza della Dott.ssa Mariani, che quando la controversia investe questioni puramente tecniche o contabili come nel caso in commento (rideterminazione del conto corrente ordinario per interessi, spese e commissioni illegittimamente applicate), il giudice può disporre la mediazione delegata e invitare il mediatore a nominare un consulente iscritto presso l’Albo del tribunale che dovrà attenersi ai quesiti già formulati dal giudice.
In tal modo, il mediatore potrà formulare una proposta sulla base della perizia e l’elaborato peritale potrà essere acquisito d’ufficio dal giudice nel caso le parti non addivenissero ad alcun accordo.
Tribunale di Trieste. Usucapione accertata in sede di mediazione civile – con il verbale di accertamento il giudice istruttore puo’ fissare direttamente l’udienza di precisazione delle conclusioni
L’accordo raggiungo in sede di mediazione tra le parti con il quale si accerta l’avvenuta usucapione di una servitù di passaggio, può essere prodotto nel successivo giudizio al fine di consentire al giudice, stante la mancata contestazione dei fatti, di poter accelerare il processo rinviando la causa già per la precisazione delle conclusioni.
Tribunale di Verona. La mediazione delegata puo’ essere espletata anche a seguito di mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c.
La mediazione delegata può essere opportunamente anticipata dalla proposta del giudice ex art. 185 bis cpc e l’esito negativo di tale iniziativa, non rende in alcun modo vana la procedura di mediazione, qualora il mediatore possa assumere la proposta del Giudice come base di partenza per un autonomo tentativo di conciliazione.
Tribunale di Roma. L’assenza ingiustificata di una parte concorre all’aumento delle spese legali.
Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.
La sentenza richiama l’art.8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Anche le spese che seguono la soccombenza sono aumentate per la ingiustificata adesione al procedimento di mediazione.
Tribunale di Pordenone. La presenza personale delle parti in mediazione e’ obbligatoria, pena l’improcedibilità’ della domanda.
La mediazione prevede obbligatoriamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo delegati, siano essi i difensori o altri soggetti).
Conseguenza di ciò, è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
Tribunale di Padova. La banca che non partecipa alla mediazione viene sanzionata.
Anche per il Tribunale padovano, l mancata partecipazione in mediazione costituisce un comportamento contrario alla ratio della mediazione e come tale deve essere pesantemente sanzionata.
Quando l’assenza è priva di giustificazione, come nel caso della sentenza in commento, il giudice condanna, la parte che non ha partecipato (La Banca) al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. n. 28 del 2010.
Tribunale di Roma. Il mancato rispetto dell’ordine del giudice di svolgere la mediazione demandata, integra, i presupposti della colpa grave (se non del dolo) e consente al giudice di condannare la parte inosservante, alla lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice, ai sensi dell’art. 5 co.II° D.Lgs. 28/2010, ovvero l’invito ad avviare la mediazione, integra i presupposti della colpa grave (se non dolo) ed è confermato in giurisprudenza.
Pertanto, nel caso in commento, è indubbia la sussistenza della gravità della colpa (se non del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di disattendere l’ordine del Giudice) della H. Assicurazioni che non ha aderito alla convocazione in mediazione senza fornire, per quanto risulta, alcuna spiegazione o ragione (senza nulla comunicare – neanche a mero livello di usuale bon ton – al mediatore dell’Organismo compulsato dall’attrice; né a verbale dell’udienza di verifica del 3.12.2015).
La compagnia assicurativa va quindi condannata ex art. 96 comma 3 cpc al pagamento di 10 mila euro.
Corte di Appello di Milano. Il termine per espletare la mediazione non è un termine processuale e quindi non è ritenuto perentorio.
ll termine di 15 giorni, disposto dal giudice per l’avvio della mediazione, non può intendersi come un termine processuale, posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale.
In questi termini si è espressa la Corte di Appello di Milano su una impugnazione della sentenza di primo grado proposta dalla parte che nel corso del giudizio di primo grado aveva avviato tardivamente la mediazione disposta dal giudice, oltre il termine di quindici giorni, e che per tale ragione aveva subito la improcedibilità della domanda.
Tribunale di Patti. E’ onere del mediatore stimolare la presenza personale delle parti con ogni mezzo a sua disposizione, dandone atto a verbale.
Secondo il Giudice del Tribunale di Patti, è onere del mediatore, verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.
Tribunale di Roma. Vi è responsabilità ex art. 96 c.p.c. se la mediazione fallisce per colpa dell’assicurazione.
La condotta dell’Assicurazione che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal giudice impedendo il buon esito della procedura, integra certamente il requisito del dolo o della colpa grave e va sanzionata con la condanna ai sensi dell’art.96 co III° cpc ad una somma parametrata – per entità – alla natura dell’ente.
Tribunale di Nola. E’ ammissibile la notifica della mediazione per pubblici procalmi.
Nel caso si renda necessario anche la notifica dell’istanza di mediazione come avviene per l’atto di citazione, può essere eseguita ricorrendo alla notifica per pubblici proclami al fine di rendere edotti i terzi dell’avvio della mediazione, previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale su istanza della parte interessata (il caso in commento riguardava l’accertamento della usucapione).
Tribunale di Genova. Senza idonea procura la mediazione è negativa.
L’assenza di idonea procura a rappresentare la parte obbliga il mediatore a chiudere la mediazione con un verbale negativo per assenza della parte, la quale andrà condannata al versamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tribunale di Pordenone.L’assenza personale della parte rende inesistente la mediazione.
L’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
Grava sul mediatore, sul quale incombe l’onere di verificare e di garantire la puntuale osservanza della procedura, adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.
Tribunale di Ascoli Piceno. L‘accordo in mediazione è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca.
Il verbale di accordo stipulato in mediazione è titolo per l’iscrizione di ipoteca, senza possibilità di sindacato sul contenuto dell’atto da parte del conservatore.
Su tale contenuto, infatti, ha signoria esclusiva la volontà negoziale espressa dalle parti, all’uopo opportunamente assistite dai rispettivi difensori, mentre l’efficacia che ne consegue è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali l’accordo si è raggiunto.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto errata la scelta del conservatore che giustifica l’iscrizione con riserva dell’ipoteca adducendo la mancanza dei requisiti dettati dall’articolo 2818 c.c. nel verbale di mediazione.
Il Giudice piceno ribadisce come l’’articolo 12 del D.Lgs. 28/2010 sia estremamente chiaro nell’individuare il verbale di mediazione come titolo idoneo a giustificare l’iscrizione dell’ipoteca su un bene immobile.
La previsione contenuta nell’articolo 2818, infatti, deve essere integrata con quanto dettato dall’articolo 12 e, di conseguenza, ben può il verbale di mediazione fondare una “autonoma ipotesi di ipoteca giudiziale speciale rispetto alla disciplina codicistica”.
Tribunale di Roma. Condannata l’Assicurazione a € 26.465 per la mancata partecipazione alla mediazione delegata dal Giudice.
Il Tribunale di Roma, nella persona del dott. cons Massimo Moriconi, ha condannato la Compagnia assicurativa al pagamento di € 26.465 a favore di una parte in gudizio ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c, per non aver partecipato alla procedura di mediazione disposta dal giudicante. Difatti, l’ingiustificata mancata partecipazione alla procedura disposta dal Giudice integra una colpa grave, se non addirittura dolo, che deve essere sanzionata attraverso la condanna delle spese, ex art. 96, comma III, c.p.c., attesa la volontà chiara e evidente di disattendere l’ordine impartito dal giudicante.
Corte di Appello di Milano. Nella mediazione delegata, la partecipazione alla procedura di mediazione deve essere effettiva pena l’improcedibilità della domanda.
La Corte d’Appello di Milano, nel confermare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, ribadisce che al primo incontro di mediazione delegata le parti non possono limitarsi a dichiarare davanti al mediatore di non voler proseguire nel merito, relegando la mediazione ad un mero adempimento burocratico, pena il mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 5 comma 2 d. lgs. 28/2010 e la conseguente improcedibilità del giudizio pendente. La Corte ricorda anche al mediatore che il suo ruolo non si deve limitare ad una semplice e sbrigativa verbalizzazione del rifiuto delle parti ma che, a norma dell’art. 8 d. lgs. 28/2010, deve verificare se in concreto vi sia la possibilità di svolgere una mediazione effettiva.
Tribunale di Padova. Divisione ereditaria: in caso di più eredi la coincidenza di alcuni interessi non vale a stabilire l’esistenza di un unico centro d’interesse.
Il Tribunale di Padova, nel corpo della sentenza sotto riportata, ha affrontato la questione relativa al pagamento delle indennità di mediazione. In una controversia avente ad oggetto una divisione ereditaria, il Tribunale ha stabilito l’esistenza di diversi centri d’interesse – e quindi il pagamento di tante indennità di mediazione quante sono le parti coinvolte -, anche se gli interessi dei co-eredi fossero talvolta coincidenti. Come stabilito infatti dal Tribunale “la controversia riguarda una divisione ereditaria nella quale ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere” e pertanto ognuno di loro è tenuto al pagamento delle indennità di mediazione.
TRIBUNALE DI PADOVA_19-10-2017
Tribunale di Altamura. Anche per il Tribunale di Altamura il Mediatore deve indicare a verbale chi non vuole proseguire.
Anche per il Tribunale di Altamura il Mediatore deve indicare a verbale chi non vuole proseguire.
Tribunale di Palermo. Nella procedura di mediazione è obbligatoria la presenza personale delle Parti.
Il Tribunale di Palermo, nella persona del dott. Michele Ruvolo, ha ribadito il principio secondo il quale nel corso della procedura di mediazione è obbligatoria la presenza personale delle Parti. Difatti, la sola presenza degli avvocati, benchè muniti di procura speciale, non vale a ritenere soddisfatta la condizione di cui sopra, atteso che lo stesso art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 “fa riferimento soltanto alla funzione di assistenza del difensore e non anche a quella di rappresentanza, dando quindi, da un lato, per presupposta la presenza degli assistiti e, dall’altro, per scontato che la parte ed il difensore siano due soggetti diversi”. Il Giudicante ha altresì ravvisato che il primo incontro di mediazione non può ritenersi una mera formalità delegabile ai rispettivi avvocati, così come non può concludersi con una semplice dichiarazione di non voler procedere oltre il primo incontro. Pertanto, in caso di mancata partecipazione personale delle Parti al primo incontro, la conseguenza sarà quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale, qualora l’istante non si presenti al primo incontro, mentre se non compare personalmente in mediazione il chiamato, verrà comminata la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione personale, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l’istante è comparso.
Tribunale di Bologna. Il giudice ordina all’Organismo di Mediazione di depositare la copia della procura all’avvocato che ha partecipato in una mediazione.
In una mediazione in cui era presente il solo difensore, i sensi dell’art. 210 c.p.c. il giudice del Tribunale di Bologna ordina all’Organismo di Mediazione il deposito della procura della parte al difensore.
Tribunale di Fermo. La mancata partecipazione dell’ASUR al procedimento di mediazione giustifica il risarcimento del danno ex art 96 comma 3 cpc.
Il Tribunale di Fermo, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha condannato l’ASUR Marche al pagamento di € 2.417,50 a favore di una parte in gudizio ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c, per non aver partecipato alla procedura di mediazione oltre alla condanna della convenuta ai sensi dell’art 8, comma 4 bis, d. lgs 28/2010 al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € 450,00.
Tribunale di Ascoli Piceno. Condanna della convenuta al rimborso, in favore dell’attore, delle spese di avvio della mediazione obbligatoria, oltre alla sanzione pari al CU.
L’Asur convenuta viene condannata al rimborso, in favore dell’attore, delle spese di mediazione obbligatoria per € 49,00. Va accolta la domanda di condanna, nei confronti dell”Asur per non avere la stessa, senza giustificato motivo, partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, e, pertanto, in forza dell’art. 8 comma 4 bis D.L.vo n. 28/2010 (e successive modifiche), la convenuta va condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Parere del CNF n 55 del 12-07-2017. Praticanti avvocati: la partecipazione ad una mediazione vale come una udienza.
Il Cnf ha stabilito che si potranno conteggiare nel numero delle udienze cui il praticante avvocato deve assistere anche gli incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.
Cassazione Civile sez. VI. Anche nel giudizio di revoca dell‘amministratore di condominio e’ obbligatoria la mediazione
L’art. 71 quater disp. att. del codice civile circoscrive la definizione delle liti condominiali alle norme contenute nelle disposizioni del libro III, titolo VI, capo II del c.c. e degli articoli da 61 a 72 delle disp. att.
Secondo la Cassazione per tali controversie l’esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda giudiziale.
Infatti, nonostante l’art. 5, comma 4, lett. f, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esclude l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (vi rientra la revoca dell’amministratore di condominio), la Corte ha ritenuto che la mancata comparizione della promotrice dell’azione di revoca all’incontro davanti al mediatore equivale al mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Giudice di Pace di Torino. Le spese legali per la fase di Mediazione devono essere liquidate dal Giudice
Con una recente sentenza del Giudice di Pace di Torino ha riconosciuto la risarcibilità da parte della compagnia assicurativa delle spese legali extragiudiziali relative al procedimento di mediazione: ” (omissis) in conformità a recentissima giurisprudenza di legittimità (C.C., Sez. U. n. 16990/17), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale forense ha natura di danno emergente, afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell’esito futuro presumibile di un giudizio, alla stregua delle allegazioni attoree, secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo (docc. 5, 7 e 10 – parte attrice), avente ad oggetto il risarcimento del danno subito e non solo in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (C.C. Sez. IV, n. 6422/17).”
Tribunale di Napoli Nord. Nell‘opposizione a decreto ingiuntivo e’ onere dell’ opposto promuovere la mediazione.
Il Tribunale di Napoli Nord in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari. Ha stabilito contrariamente alla giurisprudenza di legittimità che è onore di parte opposta, avviare il procedimento di mediazione e non, come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con il provvedimento 24629/15, sull’opponente.
Il Giudice napoletano ritiene di dover dissentire dall’orientamento espresso dalla Corte di Legittimità rifacendosi al principio secondo il quale l’avvio del procedimento di mediazione è a carico di chi vuole far valere in giudizio un diritto.
Dunque, in materia di decreto ingiuntivo, a carico di colui che nel giudizio di opposizione assume il ruolo di parte opposta.
L’opponente, infatti, non può essere chiamato ad avviare la mediazione per il sol fatto di utilizzare uno strumento ritenuto processualmente dispendioso come quello dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Quest’ultimo, infatti, è l’unico strumento che lo stesso ha a disposizione per far valere i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l’ingiunzione.
Tribunale di Padova. Indennità mediazione per divisione ereditaria: ogni partecipante è tenuto a pagarla anche in presenza di interessi coincidenti.
Per indennità si intende “l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi” (D.M. n.180/2010 art. 1).
Tale importo comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Al fine di individuare i soggetti tenuti a versare l’indennità quando la mediazione verte su una divisione ereditaria, è importante considerare ogni partecipante come centro di interessi a sé stanti.
Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l’indennità in quanto a nulla rileva, al fine di ottenere una esenzione dal pagamento, che alcuni degli interessi delle parti siano coincidenti. L’assunto più parti, interessi astrattamente coincidenti, unica indennità, non è nel caso di specie applicabile.
Ciascun erede, infatti, è titolare di interessi autonomi ed è tenuto al pagamento dell’indennità.
Ciò, a maggior ragione, quando la non coincidenza degli interessi sia chiaramente desumibile dai verbali redatti durante il procedimento di mediazione.
Tribunale di Roma. Per garantire la proficuità della mediazione è necessario andare oltre il primo incontro a carattere informativo.
In tema di proposta di mediazione avanzata dal giudice ex art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, assume rilevanza primaria l’effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione. La mediazione è un istituto che nasce non come antagonista dell’ordinario processo dinanzi alla autorità giudiziaria bensì come strumento pensato per garantire agli interessi di ciascuna parte la più ampia tutela possibile. Dunque, al fine di rendere più proficua la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è obbligatorio non solo che le stesse siano presenti personalmente ed assistite dai propri avvocati ma anche che vadano oltre il primo incontro a carattere informativo.
Tribunale di Roma. Clausola di mediazione contrattuale - La domanda è improcedibile se non si è esperito il procedimento.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la improcedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui le parti abbiano inserito, a livello contrattuale, la clausola di mediazione e, successivamente, invece di procedere con il procedimento ex D.lgs 28/2010 e succ. mod., abbiano subito iniziato la causa civile.
Anche, quindi, in caso di clausola contrattuale, quando non si rientra nelle materie obbligatorie ex lege, la mediazione deve essere esperita preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale ecx art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.
TAR Lazio. Il mancato rispetto delle norme deontologiche può costare all‘avvocato la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
Il mediatore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del D.M. n.180 del 2010, deve necessariamente possedere una serie di requisiti tra i quali: l’onorabilità, l’assenza di condanne definitive per delitti non colposi, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e, fondamentale soprattutto se si parla (come nel caso di specie) di avvocati che esercitano anche la professione del mediatore, non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
Secondo il Codice Deontologico Forense l’avvertimento è la più lieve delle sanzioni applicabili all’avvocato. Seguono la censura, la sospensione ed infine la radiazione.
Deve dunque ritenersi legittima la decisione del Tar che, analizzando il ricorso presentato da un avvocato sottoposto alla sanzione della censura, ha confermato la cancellazione dello stesso dall’albo dei mediatori per via della perdita dei requisiti sopra esposti.
Il Ministero, infatti, oltre a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 4 del D.M. n. 180/2012 al momento della richiesta di iscrizione effettua una continua attività di monitoraggio che porta, nel caso in cui vengano meno le qualità richieste dalla norma, alla cancellazione dell’interessato dall’albo dei mediatori.
Secondo il Collegio, infine, le disposizioni del D.M. effettuano una corretta gradazione tra le diverse ipotesi sanzionatorie.
Infatti, nel caso in cui venga irrogata la più lieve sanzione dell’avvertimento, l’avvocato conserva le caratteristiche richieste per l’iscrizione all’albo e di conseguenza può continuare ad esercitare la sua attività di mediatore.
Tribunale di Bologna. Ammissione al gratuito patrocinio e mediazione – obbligo di liquidazione in capo allo stato in caso di accordo positivo.
Tribunale-di-Bologna-decreto 11/9/2017
Il Tribunale di Bologna con la sentenza in commento ha statuito che se la mediazione obbligatoria si conclude con un accordo, le conseguenze positive si ingenerano tanto in capo alle parti quanto in capo allo Stato. Ciò accade soprattutto quando la parte assistita in mediazione è stata ammessa al gratuito patrocinio e per tale motivo, la positiva conclusione della mediazione, infatti, permette allo Stato di evitare il peso dei costi dell’eventuale giudizio.
Per tal ragioni, tribunale emiliano ha deciso che anche quando la mediazione non è seguita dal giudizio perchè conclusasi positivamente, le spese sostenute per il suo svolgimento rientrano nella copertura garantita dal gratuito patrocinio
Tribunale di Verona. Responsabilità medica - la mediazione è condizione di procedibilità anche per le domande fatte valere dal convenuto o dai terzi nel corso del processo.
TRIBUNALE DI VERONA ORDINANZA 2.02.2018
La sentenza in commento apre un interessante scenario in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la responsabilità medica. La legge 24 del 2017 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le domande di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, l’obbligatorietà della partecipazione alla mediazione per tutte le parti coinvolte nel processo. Ciò significa che, anche in presenza di un primo tentativo di mediazione svolto tra la struttura sanitaria e il danneggiato, la chiamata in giudizio di un terzo fa sorgere la necessità di rinnovare la mediazione con un ambito soggettivo più ampio di quello originario al fine di aumentare le probabilità di conciliazione. L ‘art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/10 riferendosi a “chi intende esercitare in giudizio un’azione”, non si rivolge solo alle domande proposte dall’attore e ben può essere riferito anche alla chiamata di terzo fondata sul contratto assicurativo purchè, come nel caso di specie, vi sia una controversia tra chiamante e chiamato sulla validità o operatività del contratto di assicurazione.
Tribunale di Roma. Mediazione responsabilità medica omessa partecipazione alla procedura – eslusione della ripetizione delle spese in capo alla parte vincitrice.
TRIBUNALE DI ROMA sentenza del 1.02.2018
Formulata una proposta conciliativa ai sensi dell’articolo 185 bis c.p.c è facoltà del giudice ricollegare alla mancata accettazione della stessa lo svolgimento della mediazione. In materia di responsabilità medica, infatti, prima di adire l’autorità giudiziaria è obbligatorio l’esperimento di un tentativo di mediazione o, in alternativa, lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva e Qualora si scelga la procedura di mediazione, la mancata partecipazione di una delle parti, se non giustificata dalla presenza di validi motivi, autorizza il giudice ad escludere la ripetizione delle spese alla parte vincitrice in presenza della violazione dei principi di lealtà e probità.
Tribunale di Bergamo. La mancata partecipazione personale della parti in mediazione è causa di improcedibilità della domanda giudiziale.
Tribunale di: Bergamo – Ordinanza del: 19-01-2018 – Giudice: Sandra Pagliotto.
La mancata partecipazione personale della parti in mediazione è causa di improcedibilità della domanda giudiziale.
Tribunale di Treviso. Primo incontro di mediazione e‘ obbligatorio realizzare la cosidetta dualita’ oggettiva tra parte e avvocato
Il Tribunale di Treviso, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di merito a riguardo, ribadisce, l’importanza della partecipazione personale delle parti nel corso del procedimento di medazione.
Il Giudice veneto, infatti, ritiene nella sentenza in commento che la presenza personale dei soggetti coinvolti in mediazione è richiesta, in quanto è necessario, che nel tentativo di conciliazione, venga rispettata la regola della dualità soggettiva e quindi, solo la presenza personale della parte e del proprio difensore (dualità soggettiva) garantisce l’avveramento della condizione di procedibilità.
È necessario, dunque, che le parti siano presenti personalmente e partecipino effettivamente allo svolgimento del tentativo di mediazione.
Tribunale di Treviso. Il mancato esperimento del procedimento di medizione delegata integra una nuova ipotesi di inattivita’ delle parti.
Il Giudice trevigiano con la sentenza in oggetto ha stabilito che per valutare le conseguenze della mancata attivazione della mediazione in materia di opposizione a D.I., è necessario armonizzare quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 con i principi generali in materia di inattività delle parti e quindi, il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice si risolve in una nuova ipotesi legale, di inattività delle parti.
Pertanto, l’ordinamento processuale prevede sempre, quale conseguenza di detta inattività, l’estinzione del processo.
Per tali motivi, applicando questa regola all’opposizione al decreto ingiuntivo, non può che concludersi, dice il Tribunale veneto, affermando che, qualora l’opponente non attiva il procedimento di mediazione delegata, il decreto ingiuntivo opposto, diviene definitivo ed acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato, rimanendo, così preclusa, una riproposizione dell’opposizione e restando coperti da giudicato implicito, tutte le questioni costituenti antecedente logico necessario della decisione monitoria.
Tribunale di Siracusa. Mediazione delegata : le parti devo svolgere fattivamente la mediazione non potendosi ritenere espletato il tentativo di medazione con la sola partecipazione delle parti e/o dei soli legali al primo incontro informativo
Il Tribunale di Siracusa, nell’Ordinanza in commento ha stabilito che in caso di Mediazione Delegata le parti, già dal primo incontro, sono tenute, obbligatoriamente ad iniziare a discutere immediatamente della controversia e delle possibili soluzioni per una sua positiva risoluzione.
L’obbligo di entrare da subito in mediazione, superando de plano, il primo incontro informativo, è conseguenza del fatto che, l’invito a percorrere la mediazione delegata, proviene direttamente dall’ordine del giudice.
Il giudicante, infatti, può mandare le parti in mediazione, solo in seguito, ad una attenta e ponderata valutazione inerente la mediabilità della controversia.
La preliminare valutazione effettuata dal giudice, dunque, rende superfluo un giudizio sulla mediabilità della controversia durante il primo incontro del procedimento di conciliazione.
Corte di Appello di Milano. Nell’azione revocatoria di una donazione non è obbligatorio il tentativo di mediazione.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in commento, ha stabilito che in tema di azione revocatoria di una donazione immobiliare non è obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione, sottolineando come il mancato svolgimento della mediazione non può giustificare una pronuncia di improcedibilità dell’azione revocatoria.
A tale conclusione, si è giunti, in quanto l’azione revocatoria ordinaria non dà vita ad una controversia avente ad oggetto un diritto reale bensì, semplicemente, è rivolta soltanto a ricostruire la garanzia generica ex art. 2740 c.c. tramite la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo.
Tribunale di Roma. L’organismo di mediazione e i mediatori non devono essere considerati ausiliari del giudice.
Il Tribunale di Roma con la Sentenza, oltre a chiarire le questioni che le parti devono affrontare in mediazione ha specificato che “il mediatore non è un ausiliare del Giudice e l’organismo di mediazione non è una succursale del Tribunale”.
Tale precisazione si è resa necessaria in quanto le parti, con il loro atteggiamento, avevano dimostrato di non aver ben compreso la natura e l’utilità della mediazione demandata.
Giudice di Pace di Napoli. L’istante deve comparire sempre personalmente al primo incontro di mediazione a prescindere dall’adesione o meno del chiamato al procedimento.
Il Giudice di Pace di Napoli, dopo aver puntualmente indicato le ragioni che lo hanno portato a mandare le parti in mediazione, invita l’istante a comparire al primo incontro a prescindere dalla adesione o meno del chiamato alla procedura.
Infatti, anche in presenza della mancata adesione della parte chiamata in mediazione, l’istante dovrà comunque comparire dinanzi al mediatore. La mancata comparizione non accompagnata da un giustificato motivo consente al Giudice di irrogare alla parte costituita la sanzione prevista dall’art. 8 del D.lgs. 28/2010.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Mediazione delegata : le parti devono svolgere fattivamente la mediazione onde non incorrere nella pronuncia di improcedibilita’.
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere, ha stabilito che quando il primo incontro si conclude con un verbale negativo nel quale il mediatore si limita a dare atto della non volontà delle parti di procedere con la mediazione la condizione di procedibilità non può ritenersi avverata.
Il primo incontro è parte integrante della mediazione e non è consentita alle parti una partecipazione passiva e limitata ad esprimere la volontà di non partecipare al procedimento di mediazione. A riguardo non avrebbe ragion d’essere una dilazione del processo civile per un adempimento burocratico del genere.
La mediazione, infatti, ha quale obiettivo quello di riattivare la comunicazione tra le persone. Ciò può accadere solo quando le parti hanno almeno tentato di giungere ad un accordo e non hanno, con il loro atteggiamento ostativo, relegato il mediatore al ruolo di semplice accertatore della loro non volontà di proseguire con la conciliazione.
Tribunale di Palermo. Mancata comparizione in mediazione : è obbligatorio per il giudice condannare la parte non comparsa in mediazione al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la causa.
Il Tribunale di Palermo, ha stabilito che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 4 bis del D.lgs n. 28/2010 il giudice non ha nessuna possibilità di effettuare una valutazione discrezionale sull’applicabilità della sanzione della quale si fa portatrice la suindicata norma; pertanto il giudice, una volta accertata la mancanza di un motivo che giustifichi l’assenza di una parte al procedimento di mediazione, deve condannare l’assente “al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto in giudizio”.
Corte di Cassazione. Sentenza nr. 8473 del 27/03/2019: è richiesta la presenza personale in mediazione
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.
Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale.
La Consulta dichiara la legittimità costituzionale dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione
Con la sentenza n. 97 del 18 aprile 2019 la Corte Costituzionale dichiara la legittimità costituzionale del d.l. n. 69/2013 con il quale il legislatore aveva re-introdotto l’obbligatorietà della mediazione oltre ad apportare alcune modifiche come l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato e la gratuità del c.d. primo incontro.
In particolare, i giudici della Consulta evidenziamo la differenza tra mediazione e negoziazione assistita in quanto “nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità.”