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  • Che cosa si intende per mediazione?
    Secondo l’art. 1 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, si intende per mediazione, l’attività svolta da un terzo imparziale, e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Pertanto la mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Il mediatore, assolutamente imparziale e “super partes”, ha il compito di individuare l’interesse primario delle parti e di guidarle nell’individuazione di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l’auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.
  • Quali sono le principali funzioni del Mediatore?
    Il mediatore è la persona fisica che svolge la mediazione privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
  • Dove si svolge la mediazione?
    La mediazione si svolge presso una sede operativa dell’organismo di conciliazione liberamente scelto dalla parte istante tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
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