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Compensazione spese se il convenuto invitato non si presenta in mediazione
Spese da compensare se il convenuto, poi rivelatosi estraneo ai fatti, non ha preso parte alla mediazione. La sentenza del tribunale di Messina Spese compensate se il convenuto non si presenta in mediazione Il Tribunale di Messina nella sentenza n. 2070/2022 dichiara la compensazione delle spese di giudizio tra le parti a causa della mancata partecipazione dell’autore dell’articolo diffamatorio citato in giudizio al precedente procedimento di mediazione.
Già in quella sede il redattore avrebbe potuto o meglio dovuto dichiarare la propria estraneità ai fatti del giudizio. L’uomo infatti, collaboratore esterno del giornale, non si è occupato di pubblicare la foto che accompagnava l’articolo da lui redatto, che trattava di un giudizio penale avente per protagonista un soggetto che portava lo stesso nome del soggetto denunciante.
La partecipazione da parte dell’autore dell’articolo alla mediazione avrebbe scongiurato la proposizione della domanda risarcitoria in giudizio, nel pieno rispetto della ratio delle ADR, la cui finalità è proprio quella di deflazionare le controversie processuali.
Mediazione obbligatoria anche per la riconvenzionale
Il tribunale di Napoli aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità anche dell’azione riconvenzionale. Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità. In materia di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità deve essere assolta anche in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale. Questo quanto afferma il tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 547/2023 aderendo all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità anche dell’azione riconvenzionale.
Rifiuto mediazione dopo il primo incontro: presupposto per sanzione e argomenti di prova
Il rifiuto di proseguire la procedura di mediazione legittima il giudice a irrogare la sanzione art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 e a desumere argomenti di prova.
Mancato proseguimento mediazione senza un valido motivo.
Il rifiuto senza un giustificato motivo di proseguire il procedimento di mediazione civile obbligatoria, dopo il primo incontro delle parti, costituisce il presupposto per comminare, nel corso del successivo giudizio, la sanzione pecuniaria contemplata dall’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 e, altresì, condotta da cui il giudice può trarre argomenti di prova come previsto dal comma 2 dell’art. 116 c.p.c.
Termine domanda mediazione obbligatoria, soggetto alla sospensione feriale - Tribunale di Palermo sentenza n. 322/2023
Il tribunale di Palermo afferma che il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Termine mediazione obbligatoria e sospensione feriale.
Il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Lo afferma il tribunale di Palermo con sentenza n. 322/2023, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale da parte di alcuni condomini.
L’azione revocatoria in materia bancaria non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione – tribunale di milano sez.ii n.9350 del 16.11.2021
Il Tribunale di Milano, ha richiamato le motivazioni di analoghi precedenti per le quali la necessità di esperire il tentativo di mediazione c.d. obbligatoria, prevista dall’art.5, comma 1, d.lgs 28/2010 costituisce una condizione per l'esercizio del'azione giudiziaria, altrimenti libero e l'elenco di materie contenuto nella norma deve essere interpretato restrittivamente. Ne deriva che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da un contratto bancario, non deve essere preceduta dall'obbligo preliminare della mediazione riguardando una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale.
Obbligatorietà; della mediazione nelle controversie di restituzione di immobile occupato senza titolo - esclusione tribunale di trieste sentenza n.665 del 29 novembre 2021
Il Tribunale di Trieste ha respinto l’eccezione di improcedibilità ribadendo che non è soggetta all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria la controversia
avente ad oggetto l'azione di restituzione di un immobile occupato senza titolo. Nella fattispecie avendo la parte dedotto che l’occupazione degli immobili era priva di titologiustificativo, il Tribunale ha ritenuto tale prospettazione idonea ad escludere che si verta in materia di contratto di locazione dovendo ricondursi la controversia ad un’azione di restituzione.
Mediazione obbligatoria ope iudicis: il termine di 15 gg non è perentorio - corte di cassazione n. 40035 del 4.12.2021
La Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: “Ai Fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma 2 bis d.lgs.n.28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.”
Il giudice, in caso di accertato ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa formulata da una delle parti, può condannare la parte che ha rifiutato la proposta al pagamento delle spese legali ex art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c (tribunale di ravenna – sentenza n. 32 del 18.01.2022)
Il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto inapplicabile la speciale disciplina ex art. 13 d.lgs. 28/2010 poiché è risultato “pacifico” che in sede di mediazione la parte, senza giustificato motivo, ha rifiutato, a tacitazione delle proprie pretese, una somma ampiamente satisfattiva di quanto risultato effettivamente dovuto all’ esito del giudizio, ma detta proposta non è stata ricevuta nel verbale di mediazione e tantomeno ha formato base giustificativa per analoga proposta formulata dal mediatore.
Ha ritenuto, pertanto, applicabile la disposizione generale ex art. 91 c. 1 secondo periodo c.p.c. in considerazione della “genericità” della dizione "proposta conciliativa"; in essa contenuta “atta a ricomprendere anche le proposte - adeguatamente provate e circostanziate - formulate in via stragiudiziale”.
Illegittima la norma che non garantisce il patrocinio a spese dello stato & ipotesi di mediazione obbligatoria conclusa con successo (corte costituzionale, 20/01/2022 - ud. 25/11/2021, dep. 20/01/2022- n.10)
La Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale degli artt.74, comma 2, e 75,comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui allart.5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.
Tribunale di Napoli, sentenza n. 81/2023. La mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio.
Secondo il Giudice “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. Pertanto la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” contenuta nell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all’attore che intenda instaurare un giudizio”. (Cass. 16092/12, 967/04).
Sentenza Trib. Monza, 29 dicembre 2022, n. 2639. la mera presenza di una clausola compromissoria non priva il rogito della sua forza esecutiva, ma pure aggiunge che la suddetta clausola attribuisce agli arbitri la competenza a conoscere di eventuali opposizioni & esecuzione (salvo ovviamente il caso in cui vengano in gioco diritti indisponibili).
La clausola compromissoria riferita genericamente a qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico cui essa inerisce può essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale anche le opposizioni all’esecuzione forzata, salvo che si controverta di diritti indisponibili; viceversa, non sono compromettibili in arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la verifica dell’osservanza di regole processuali d’ordine pubblico riguarda diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre.
Tribunale di Roma, sentenza n. 17980/2022. Mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Se il condomino si assenta senza motivo al procedimento di mediazione è passibile di sanzione “in quanto il convenuto non ha prodotto in atti alcun fatto impeditivo idoneo a comprovare l’impossibilità di presenziare al procedimento de quo”.
Tribunale di Milano, sentenza n. 8411/2022. Compromettibilità dell’impugnazione delle delibere assembleari, con la sola eccezione delle c.d. nullità insanabili.
il Tribunale di Milano ha ritenuto si trattasse di diritti disponibili e, quindi, compromettibili in arbitrato e ciò anche in virtù del richiamo all’art. 34, co. 3, d.lgs. 5/2003 secondo il quale la clausola arbitrale “è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia” e che “l’unico limite all’arbitrabilità di controversie anche fondate su rapporti sociali è l’indisponibilità dei diritti che coinvolgono, ormai circoscritta
alle ipotesi di violazione di norme inderogabili di legge poste a tutela di interessi sovraordinati a quelli della società e dei suoi soci”
Tribunale Ascoli Piceno 11/01/2016
Il Giudice, ritenuto che sussistal’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite anche per l’evidente risparmio delle spese di CTU che il GE dovrebbe nominare al fine di dirigere tutte le operazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza impugnata odierno titolo esecutivo e dunque per la direzione dei lavori di ripristino e di distruzione dell’opera, RITENUTA LA SOSTANZIALE MEDIABILITÀ DELLA CONTROVERSIA, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione.
INVITA il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità e che l’attività di mediazione si debba concretamente espletare;
PRESCRIVE che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.